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La Convenzione di Washington sul Commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione, più comunemente conosciuta come CITES, è un accordo internazionale tra Stati che ha lo scopo di proteggere piante ed animali a rischio di estinzione, regolando e monitorando il loro commercio, ovvero esportazione, riesportazione e importazione di animali vivi e morti, di piante, nonché di parti e derivati.
La Convenzione si basa su un sistema di permessi e certificati che possono essere rilasciati se sono soddisfatte determinate condizioni e che devono essere presentati agli uffici doganali abilitati ai controlli dei Paesi interessati allo scambio.
La Convenzione è entrata in vigore nel 1975 e vi aderiscono attualmente 183 Membri (Parties), compresa l’Unione europea che è diventata Parte dall’8 luglio 2015.
Il Segretariato CITES è amministrato dall’ UNEP-United Nations Environment Programme che ha sede a Ginevra.
La CITES regola il commercio internazionale di circa 35.000 specie, di cui approssimativamente 30.000 sono piante. Queste specie sono riportate in 3 Appendici secondo il grado di protezione che esse necessitano. Rientrano nella Convenzione esemplari di origine selvatica (W) ma anche, e non solo, esemplari nati e allevati in cattività e piante riprodotte artificialmente.
Ogni Stato designa una o più Autorità di gestione (Management Authority) incaricate dell’emissione di permessi e certificati CITES, soggette al parere di una o più Autorità scientifiche designate a questo scopo. L’elenco completo è disponibile sul sito del Segretariato.
In Italia, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare è l’Autorità di gestione responsabile in via principale dell’esecuzione della legislazione CITES, mentre le Autorità amministrative che, unicamente, possono rilasciare  permessi e certificati CITES sono:
Ministero dello Sviluppo economico – Direzione Generale per la Politica commerciale internazionale Divisione II-CITES  per  permessi di importazione ed esportazione.
Ministero delle Politiche agricole e forestali - Servizio CITES del Corpo Forestale dello Stato per notifiche di importazione, certificati di riesportazione, certificati comunitari, per mostre itineranti, di proprietà personale e per collezioni di campioni.
L’Unione europea, che rappresenta uno dei più importanti mercati di destinazione del mondo degli esemplari CITES, applica la Convenzione attraverso Regolamenti comunitari direttamente applicabili in ciascun Stato Membro.

Le specie controllate dal Regolamento
La Convenzione di Washington CITES regolamenta il commercio (esportazione, riesportazione, importazione e detenzione), per qualsiasi scopo, di specie di animali e vegetali nei Paesi che vi hanno aderito. Ciò accade per tutelare le specie minacciate di estinzione e controllarne il commercio, ove permesso.
Per sapere se un determinato animale o vegetale è incluso nella Convenzione occorre ricercare il relativo nome scientifico all'interno dell'ultimo aggiornamento al Regolamento CE in materia ("Reg. (UE) 160/2017"). Un funzionale ed aggiornato database di tali specie è consultabile online al sito ufficiale cites.org alla voce "CITES species database" indicando sempre il nome scientifico nei campi dove richiesto oppure la ricerca può essere fatta anche su speciesplus.net ricavando tutte le informazioni storiche per ogni singola specie. Al fine di ottemperare correttamente alle disposizioni della CITES nel nostro Paese è necessario verificare che le specie di interesse siano soggette alle disposizioni del Regolamento CE 338/97, verificando la loro inclusione nelle Appendici alla Convenzione o negli Allegati del Regolamento.
L'Unione Europea ha recepito la Convenzione attraverso l'emanazione del Regolamento del Consiglio 338/97 e s.m.i. e dei successivi Regolamenti della Commissione che vanno considerati nella loro pluralità per comprendere nel suo complesso la legislazione comunitaria in materia. Essi ripropongono in maniera più restrittiva quanto stabilito dalla CITES suddividendo le specie da proteggere negli Allegati A, B, C, e D (corrispondenti sostanzialmente alle Appendici della Convenzione).

Gli Allegati
Analogamente a quanto previsto dalla Convenzione di Washington, nel Reg(CE) 338/97 e s.m.i di attuazione della stessa convenzione nell'Unione Europea, le specie da proteggere sono state suddivise, a seconda del grado di controllo e protezione che si vuole esercitare, in quattro Allegati:
• Allegato A: comprende le specie che figurano nella Appendice I della Cites e alcune altre specie di Appendice II inserite secondo diversi criteri (rarità, pressione commerciale di utilizzo, somiglianza con specie dell'Appendice I, presenza allo stato selvatico sul territorio comunitario);
• Allegato B: comprende sostanzialmente le specie che figurano nell'Appendice II della Cites (salvo quelle incluse nell'Allegato A), le specie dell'Appendice I per le quali è stata avanzata una riserva, altre specie inserite secondo diversi criteri, quali volume di scambio internazionale che potrebbe essere incompatibile con la sopravvivenza della specie o di alcune popolazioni, o - di estrema importanza dal punto di vista ecologico - le specie per le quali si è stabilito che l'introduzione di esemplari vivi nell'ambiente naturale della Comunità possa costituire un pericolo ecologico per le analoghe specie indigene;
• Allegato C: comprende le specie della Appendice III della Cites, diverse da quelle degli Allegati A e B, specie della Appendice II della Convenzione per le quali è stata avanzata una riserva;
• Allegato D: comprende alcune specie di cui la importanza del volume di importazioni comunitarie giustifica un controllo e specie della Appendice III della Convenzione per le quali è stata avanzata una riserva. La creazione di tale allegato D è di estrema importanza perché elencando specie non-Cites per le quali devono essere controllati i livelli di importazione costituisce un importante contributo per il principio cautelativo.