Eventi e adempimenti per l’allegato “A”

Nascita
La denuncia di nascita deve essere presentata ogni qualvolta ci siano delle nascite nel nostro allevamento ed entro 10 giorni dalla nascita dell’ultimo soggetto della nidiata. Deve essere compilata seguendo il modello SCT1/A e può essere consegnata a mano presso l’ufficio CITES di zona (farsi rilasciare una ricevuta) oppure spedita via fax (con ricevuta di avvenuta ricezione da conservare) oppure spedita attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno. Il modello SCT1/A va compilato in ogni suo campo ed in particolare nel campo 3 deve essere specificato ogni singolo soggetto con relativo tipo di marcatura (anello inamovibile nel nostro caso) ed il relativo codice identificativo per esteso della stessa. Come specificato dalla nota 2 gli estremi della marcatura possono essere comunicati entro 45 giorni dalla nascita dell’esemplare, in caso di necessità dovute alle caratteristiche fisiche o comportamentali degli esemplari, quindi successivamente alla denuncia di nascita (contattare l’ufficio CITES per i dettagli in merito).
Successivamente alla presentazione della denuncia sarà recapitata una lettera che richiederà di reinoltrare la denuncia secondo le modalità previste (se la prima non fosse stata presentata con il modello adeguato o se mancassero delle informazioni) oppure, se la denuncia fosse stata formulata nelle forme previste ci sarà recapitata una lettera protocollata concernente la presa d’atto della denuncia, le opportune informazioni riguardanti le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di commercio e detenzione di specie incluse in allegato A, nonché ogni altra utile informazione per poter reperire la modulistica all’uopo predisposta.
Per le successive denunce di nascita pervenute dallo stesso soggetto, la lettera informativa può essere sostituita da una copia della denuncia recante, in calce, il timbro di protocollo dell’ufficio e una attestazione di presa d’atto a cura del personale preposto al Servizio stesso.
Il numero di protocollo assegnato del servizio CITES alla denuncia di nascita dovrà accompagnare tutte le richieste e le documentazioni successive riguardanti i soggetti inseriti in quella stessa denuncia di nascita.

Richiesta certificato
Dopo aver ricevuto la denuncia di nascita protocollata dall’ufficio CITES dovremmo procedere alla richiesta di certificato in modo che i soggetti allevati vengano riconosciuti come allevati in cattività e nati da genitori a loro volta nati in cattività e quindi appartengano alla fonte C. Una volta che i soggetti riceveranno tale certificato saranno esentati dal divieto di “alienazione” (commercializzazione, cessione anche a titolo gratuito, spostamento) all’interno dell’Unione Europea e potranno essere ceduti purché accompagnati dal loro certificato originale.
La richiesta di certificato deve essere presentata secondo il modello SCT2 presso l’ufficio CITES competente (la prima volta conviene compilarlo direttamente assieme a loro) e deve essere accompagnata dalla “scheda informativa animali dell’allegato A nati in cattività” compilata secondo il modello SCT2/A . Oltre a questo si dovrà effettuare un versamento di euro 15,49 per i diritti speciali di prelievo.
Precisiamo che qualora uno dei genitori non risultasse di fonte C o qualora non fosse presente uno dei prerequisiti per la certificazione dell’avvenuta nascita in cattività (ad esempio con un marcaggio assente o non conforme), i soggetti saranno considerati come esemplari con codice origine F, di conseguenza il certificato non sarà più valido per scopi commerciali e i soggetti dovranno esseri mantenuti in un luogo preciso, dovendo richiedere un’apposita certificazione per qualsiasi spostamento.

Registro allegato A
Il registro va richiesto quando si allevano specie di allegato A, va richiesto all’ufficio CITES competente attraverso l’apposito modulo allegato, valido sia per la richiesta di registro per l’allegato A, sia per l’allegato B (una richiesta per singolo registro). Tale registro va compilato solo quando ci sono “entrate” o “uscite” di animali ricadenti nell’allegato A, quindi acquisizioni, nascite, cessioni, morti.
Prima di procedere alla compilazione del registro è bene leggere e capire le apposite istruzioni stampate nel frontespizio del registro stesso, che non presentano particolari difficoltà.
Il Registro si compone di due sezioni, una per pagina, denominate CARICO e SCARICO.
Quando se ne entra in possesso occorre, per prima cosa, riportare nella pagina CARICO tutti gli esemplari che deteniamo, assegnando un numero progressivo ad ogni riga.
Terminata la compilazione, vanno barrate, nella pagina SCARICO, le righe già compilate nella sezione CARICO. Alla prima cessione, dobbiamo compilare il primo scarico, che andrà registrato nella corrispondente sezione, subito sotto la linea di barratura. Da quanto detto si evince che il numero d'ordine è sempre progressivo, indipendentemente che sia un carico o uno scarico.
Le registrazioni devono essere effettuate entro quindici giorni dalla manifestazione dell'evento che le rende obbligatorie (nascite, cessioni, morti, fughe, ecc.).
La mancata o errata compilazione del registro comporta gravi e pesanti sanzioni.

Cessione
La cessione, all’interno dell’Unione Europea, di soggetti in fonte C va accompagnata da apposito modulo compilato e firmato in doppia copia (che trovate allegato) oppure, se viene effettuata da un commerciante, dalla relativa fattura. Come precisato prima l’animale deve viaggiare con il proprio certificato originale, tale documento passerà quindi dal cedente all’acquirente. E’ bene allegare alla cessione anche una copia della denuncia di nascita protocollata.
E’ opportuno che il cedente mantenga una copia sia del modulo di cessione compilato, sia del certificato, sia della denuncia di nascita protocollata (qualora il soggetto non sia nato nel proprio allevamento) in modo da avere una documentazione relativa alla registrazione di scarico effettuata nel registro.
Ricordiamo che la cessione di un soggetto non di fonte C è subordinata alla richiesta di un apposito certificato da richiedere volta per volta, in base alla singola casistica, presso l’ufficio CITES competente.

Decesso
In caso di morte di un esemplare se ne deve presentare la comunicazione compilando l’apposito modulo SCT5 ed allegando alla stessa gli originali dei certificati CITES (il denunciante deve mantenere una copia degli stessi). Il tutto deve essere presentato a mano o attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno, presso l’ufficio CITES competente. Le carcasse devono essere conservate per permettere eventuali controlli ed accertamenti ritenuti necessari dal servizio CITES. Ultimate le verifiche, l’allevatore riceverà una copia della comunicazione protocollata dal servizio CITES.