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Titolare del trattamento è l’associazione “A.I.F.A.O. amatori italiani fagiani e acquatici ornamentali”, con sede a Villa Bartolomea (VR) mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. fax 044278359
L'AIFAO declina ogni responsabilità sul contenuto delle pagine a seguire a causa dei continui aggiornamenti e revisioni cui è sottoposta la normativa.
Per ulteriri informazioni consigliamo di rivolgersi alle autorità competenti: uffici caccia e pesca provinciali, ASL locali, uffici comunali preposti.
Abruzzo
Testo normativa vigente - L.R. 31.5.1994, n. 30 art. 35, 1° comma "Regolamento regionale per la disciplina degli allevamenti di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale e amatoriale."
Basilicata
Testo normativa vigente L. R. 9.1.1995, n. 2 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" art. 27
Calabria
Testo normativa vigente REGOLAMENTO REGIONALE 16 settembre 2010, n. 13 "Regolamento per la costituzione e gestione dei centri pubblici e privati di produzione della fauna selvatica, l’allevamento, la detenzione ed il recupero della fauna selvatica, la detenzione e l’allevamento a scopo amatoriale e ornamentale di forma ornitica selvatica non oggetto di caccia."
Campania
Testo normativa vigente L. R. 10 aprile 1996, n. 8 "Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania" - art. 14
Emilia Romagna
Testo normativa vigente Delibera 1519/2003 "DIRETTIVE VINCOLANTI CONCERNENTI ALLEVAMENTO DI FAUNASELVATICA A SCOPO DI RIPOPOLAMENTO, ALIMENTARE, ORNAMENTALE ED AMATORIALE" (L.R. 8/94, ART 62, CO. 1, LETT.C)
Friuli V. G.
Testo normativa vigente L.R. N. 56 DEL 19-12-1986 REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA "Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonchè di pesca in acque interne." - art. 9
Lazio
Testo normativa vigente L.R. 02 Maggio 1995, n. 17 "Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio."
Liguria
Testo normativa vigente L.R. 17 Luglio 1998, n. 1 "Regolamento per la disciplina degli allevamenti di fauna selvatica, a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale."
Lombardia
Testo normativa vigente REGOLAMENTO REGIONALE 4 agosto 2003 , N. 16 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria" - art. 22 art. 23
Marche
Testo normativa vigente L.R. 5-1-1995 n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria." - art. 23
Testo normativa vigente Reg. 12-1-1996 n. 42 "Disciplina degli allevamenti di fauna selvatica, dei cani da caccia e della detenzione e l'uso dei richiami vivi, in attuazione degli artt. 23 e 32 della L.R. 5 gennaio 1995, n. 7. " - art. 4
Molise
Testo normativa vigente Reg. Regionale 29 dicembre 1999, n. 3 “Regolamento per gli allevamenti e per la detenzione della fauna selvatica”
Piemonte
Testo normativa vigente Legge regionale n. 70 del 4 settembre 1996 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" - art. 23
Testo normativa vigente PROVINCIA DI TORINO Servizio Tutela della Fauna e della Flora "REGOLAMENTO PER L’ALLEVAMENTO DI FAUNA SELVATICA A SCOPO ORNAMENTALE E AMATORIALE "
Puglia
Testo normativa vigente Regolamento Regionale 25 settembre 2003 n. 11 "Allevamenti e detenzione della fauna a scopo alimentare, per ripopolamento, a scopo ornamentale e amatoriale; richiami vivi per la caccia da appostamento. Allevamenti dei cani da caccia"
Sardegna
Testo normativa vigente Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 23 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna." - art. 30
Sicilia
Testo normativa vigente DECRETO 30 giugno 1998 G.U.R.S. 26 settembre 1998, n. 48 Allegato A "ALLEVAMENTI DI FAUNA SELVATICA A SCOPO AMATORIALE ED ORNAMENTALE"
Toscana
Testo normativa vigente “Testo unico dei regolamenti regionali di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” TITOLO III - CAPOII art. 35-38
Trentino A. A.
Testo normativa vigente Legge provinciale 17 luglio 1987, n. 141 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia." - art. 19/bis
Umbria
Testo normativa vigente REGOLAMENTO REGIONALE 9 agosto 1995, n. 34 "Disciplina degli allevamenti e dei centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica."
Valle d'Aosta
Testo normativa vigente Legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 "Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria." - art. 24
Veneto
Testo normativa vigente Legge regionale 22 maggio 1997, n. 15 "ALLEVAMENTO PER FINI ESPOSITIVI ORNAMENTALI O AMATORIALI DI SPECIE ORNITICHE NATE IN AMBIENTE DOMESTICO."
Pacchetti prepagati, disponibili in due opzioni:
1) 50 sessaggi a 4,50 euro cad., iva inclusa e attestato digitale
2) 100 sessaggi a 4,00 euro cad, sempre iva inclusa e attestato digitale
La particolarità dei pacchetti è che vengono prepagati, cioè il cliente paga la cifra dell'intero pacchetto al momento dell'ordine.
Con sessaggio si intende la pratica di determinazione del genere (maschio o femmina) di un individuo. Si tratta di una pratica diffusa e talvolta indispensabile nell’ornicoltura per la pianificazione degli accoppiamenti, la vendita e lo scambio di soggetti, l’assortimento di coppie in quelle specie in cui una distinzione morfologica risulta particolarmente complessa dal momento che maschi e femmine non presentano dimorfismi evidenti fino ad un particolare età o addirittura per tutta la vita. Tali specie si definiscono monomorfiche, ovvero il maschio e la femmina mostrano la stessa morfologia (dimensioni, colore, ecc.). In particolari periodi dell’anno e per alcune specie, è possibile notare un diverso comportamento tra maschi e femmine; questa metodologia non è però applicabile a soggetti giovani e può comunque essere falsata da diversi fattori, quali comportamenti anomali, cicli di luce che non garantiscono il raggiungimento dei corretti livelli ormonali, poco tempo a disposizione per l’osservazione..
In presenza di monomorfismo si rende quindi necessario il ricorso ad altri sistemi di determinazione del sesso degli esemplari, tra i quali negli ultimi anni ha assunto particolare rilevanza il Sessaggio Molecolare mediante analisi del DNA grazie alla sua affidabilità (99%) e rapidità. Inoltre, è considerata la pratica meno traumatica per i soggetti, che non sono sottoposti a stress legato a spostamento, operazione, recupero post operatorio, cicli di antibiotici, ecc. Questo genere di analisi risulta essere poco impegnativa anche per i proprietari poiché è sufficiente effettuare un ordine tramite computer e spedire i campioni con il proprio mezzo di fiducia (corriere o poste).
Per una buona riuscita della procedura è tuttavia necessario prestare attenzione in tutte le sue fasi, a partire dal campionamento fino all’interpretazione dei risultati. Vediamole ora nel dettaglio.
- CAMPIONAMENTO
Il campionamento è un presupposto fondamentale per il buon esito dell’analisi e per questo motivo deve essere effettuato con la massima accortezza: il tecnico di laboratorio che esegue il sessaggio molecolare non lavora sull’intero soggetto; di conseguenza egli si limiterà ad attribuire l’esito dell’analisi al materiale biologico sul quale sta lavorando. È quindi il cliente stesso, mentre accetta gli accordi con il laboratorio, che si fa carico della responsabilità di fornire dati corrispondenti al vero, e che il materiale biologico che ha inviato appartenga nei fatti al soggetto indicato nel modulo di ordine.
È buona norma, inoltre, lavarsi le mani tra il prelievo da un soggetto ad un altro, in modo da evitare il passaggio di DNA del primo animale al successivo.
La matrice su cui viene effettuata l’analisi è rappresentata da:
- penne
- sangue
- uovo
ed ognuno di questi deve rispettare degli standard di laboratorio che agevolino gli step successivi.
1.1 Penne
Le penne devono avere un calamo integro, non strappato e di idonee dimensioni (almeno 3 mm).
La tipologia e la quantità di penne necessarie variano a seconda della specie:
per esemplari di taglia piccola come inseparabili, cardellini, canarini:
2 penne del sottocoda o delle ali e 2 penne del petto
per esemplari di taglia grande come Ara, Amazzoni, Rapaci, ...:
2 penne del petto e 2 penne dei fianchi
Se è presente materiale ematico, come nel caso delle penne in crescita, per favorire la conservazione del DNA è opportuno avvolgere il campione in un foglio di carta assorbente.
Le penne possono essere tranquillamente conservate a temperatura ambiente, all’interno di bustine di plastica chiuse ermeticamente.
Qualità delle penne non ottimale, troppo piccole.
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Qualità e quantità delle penne ottimali, ma conservazione errata.
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Qualità e quantità delle penne ottimali. ............
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1.2 Sangue
Il prelievo del sangue deve essere effettuato in condizioni di sterilità, da una persona esperta come un medico veterinario, in modo da evitare traumi o infezioni. Bastano poche gocce, che devono essere tassativamente inserite in una provetta con EDTA, che ne impedisce la coagulazione
1.3 Uovo
Il guscio e la membrana interna dell’uovo devono essere integri e asciutti. Per evitare che il DNA si degradi, cosa che accade ad esempio quando l’uovo è umido, il campione deve essere avvolto in un foglio di carta assorbente (se inviato entro sette giorni dalla schiusa) oppure immerso e conservato in alcool puro (se inviato dopo sette giorni dalla schiusa) e mantenuto a temperatura ambiente fino al momento dell’invio.
2. IDENTIFICAZIONE DI SPECIE
Non tutte le specie possono essere analizzate con lo stesso metodo in quanto a livello genetico si comportano in maniera diversa e non confrontabile. Una prima macrodistinzione possiamo farla tra l’ordine degli Psittaciformes (pappagalli) e tutti gli altri ordini, tra cui i Passeriformes (cardellini, corvi, canarini) i Columbiformes (colombi), gli Strigiformes (rapaci notturni), gli Anseriformes (anatre, cigni, oche). Pertanto, è di fondamentale importanza che in fase di ordine venga indicata la specie corretta, poiché in caso contrario si rischierebbe di ottenere un risultato non affidabile o errato.
Nel caso in cui un cliente voglia avvalersi del servizio di Sessaggio Molecolare per dei soggetti appartenenti ad una specie non ancora analizzata dal laboratorio, vengono richiesti dei campioni di penne appartenenti ad animali di sesso noto (ad esempio i genitori), definiti standard. Su questi campioni verrà messo a punto il metodo di determinazione del sesso più corretto per quella specie, naturalmente senza alcuna spesa per il cliente.
Per arricchire il nostro database, invitiamo i nostri clienti a farci pervenire campioni certi delle specie che non sono ancora presenti nella lista consultabile al nostro sito: http://avifauna.fem2ambiente.com/home/servizi/lista-specie/
PERCHÉ FEM2-Ambiente?
FEM2Ambiente è un laboratorio di analisi genetiche incubato dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca.
Ad oggi siamo leader Italiani del sessaggio molecolare e abbiamo guadagnato questa posizione grazie alla fiducia acquisita in oltre 7 anni di presenza sul mercato, agli investimenti in personale altamente qualificato, al continuo aggiornamento delle procedure di analisi per specie specifica e ai servizi informatici dedicati.
La particolare attenzione che riserviamo al rapporto con gli appassionati di avifauna, si rispecchia nella realizzazione di un portale unico nel suo genere: esso è dedicato al singolo allevatore, amatore o professionista che può così disporre di una propria pagina personale contenente lo storico delle analisi, gli eventuali attestati (scaricabili in qualsiasi momento), lo storico degli ordini e la situazione crediti, il tutto sempre aggiornato in tempo reale.
CONTATTI
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PROGETTO 5000
Cos’è?
Il progetto 5000 è nato circa una decina di anni fa da un’iniziativa di allevatori belgi che volevano isolare un ceppo di dorati reali geneticamente puri. Dopo l’individuazione di alcuni ceppi che fenotipicamente corrispondevano al fagiano dorato originale Chrysolophus pictus, sono riusciti ad isolare, tramite analisi del DNA i soggetti, pochi, geneticamente puri. Da questo ristretto numero di soggetti hanno iniziato una prima fase di allevamento e diffusione con lo scopo di aumentarne il numero tra gli allevatori appassionati.
Obiettivi
Diffondere un ceppo di fagiano dorato reale geneticamente puro, che rispecchi alla perfezione le caratteristiche dei soggetti presenti in natura e che produca a sua volta una progenie con le medesime caratteristiche. Tutti i soggetti devono quindi necessariamente discendere da altrettanti soggetti facenti parte del gruppo.
Regolamento
Gli allevatori che intendono partecipare al progetto ed allevare i dorati 5000 devono attenersi alle seguenti norme:
1 – essere soci AIFAO.
2 – aderire al progetto compilando e consegnando alla segreteria AIFAO l’apposita richiesta firmata.
3 – non detenere soggetti della specie Chrysolophus pictus a meno che questi non siano soggetti certificati, facenti parte del progetto 5000, discendenti da altrettanti dorati 5000.
4 – compilare l’apposito registro fornito dall’associazione AIFAO, annotando i soggetti riproduttori presenti in allevamento ed i nuovi nati con i rispettivi codici di anello.
5 – rispettare la monogamia delle coppie riproduttrici per poter identificare univocamente i genitori e favorire il ricambio genetico.
6 – comunicare al responsabile del gruppo entro 15 giorni dall'evento le nascite ed i rispettivi genitori, per poter ricevere gli anelli del "progetto 5000".
7 – apporre doppia marcatura ai soggetti con gli appositi anelli inamovibili forniti dall’associazione AIFAO: uno riservato al progetto 5000 ed uno personale dell’allevatore con il proprio codice identificativo (l'allevatore deve ordinarsi i propri anelli ogni anno)
8 – comunicare al responsabile del gruppo i codici dei due anelli per poter ricevere il certificato identificativo univoco che accompagnerà il soggetto per tutta la sua vita.
9 – compilare in caso di cessione l’apposito modulo prestampato fornito dall’associazione AIFAO, da rilasciare all’acquirente, ed annotare l’evento nel registro di cui al punto 4.
10 – i soggetti che non rispettino quanto previsto al punto 5 non possono rientrare nel progetto a meno di particolari condizioni e previa approvazione dei responsabili del progetto stesso.
11 – in caso di comprovate azioni contrarie al presente regolamento, gli allevatori saranno espulsi dal gruppo e gli animali allevati verranno esclusi dal progetto.
12 – in caso di controversie ci si rimette alle decisioni dei responsabili del gruppo e del direttivo AIFAO.
11 – i responsabili del gruppo vengono nominati in fase di assemblea annuale.
Certificazione
Sarà cura della segreteria AIFAO raccogliere, schedare e conservare in appositi database gli allevatori inseriti nel progetto e consegnare loro la modulistica. Sarà cura dell’allevatore cedente certificare la purezza dei propri soggetti allevati consegnando, al momento dell’eventuale cessione, l’apposito modulo prestampato fornito dall’associazione AIFAO, unitamente al certificato precedentemente rilasciato dal responsabile del gruppo. L’allevatore cedente consegnerà l’apposito modulo prestampato per l’adesione al progetto all’allevatore acquirente, nel caso questo intenda aderire al progetto stesso rispettandone il regolamento. Gli anelli inamovibili riservati al progetto 5000 per il marcaggio saranno distribuiti in base alle comunicazioni delle nascite avvenute come previsto dal punto 6 del regolamento.
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