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DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPI, DURATA
Art. 1
L’associazione denominata A.I.F.A.O. – Amatori Italiani Fagiani ed Acquatici Ornamentali ha recapito in Legnago (VR), via Agostino Depretis, 6.
Il trasferimento della sede non comporterà modifica statutaria.
La denominazione dell’Associazione potrà adeguarsi automaticamente con l’aggiunta dell’acronimo “ETS” al momento dell’iscrizione dell’Associazione nel Registro Unico del Terzo Settore.
Art. 2
L’A.I.F.A.O. è un’associazione indipendente, autonoma, apolitica, apartitica, assolutamente amatoriale e senza scopo di lucro, con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale tese a difendere l’ambiente e la natura, promuovendo – ai sensi dell’art. 5, comma 1 del D.lgs 3 luglio 2017, n. 117 – le seguenti attività:
Punto d): educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.
Punto e): interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività abituale di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.
L’associazione diffonde e accresce la passione degli allevatori, in particolar modo degli amatori di fagiani ed acquatici ornamentali, nonché degli appassionati dell’avifauna in genere, per lo studio, l’allevamento, la protezione e la conservazione di tali animali.
L’associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante risorse volontarie e gratuite.
L’organo deputato all’individuazione delle attività diverse è il Consiglio Direttivo.
L’associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei confronti dei sostenitori e del pubblico.
L’associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni, lasciti testamentari, rendite patrimoniali e proventi relativi alle attività di interesse generale, diverse e di raccolta fondi, ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D.lgs 117/2017.
Art. 3 – Durata
La durata dell’associazione è illimitata.
ASSOCIATI
Art. 4
L’iscrizione a socio avviene dietro pagamento della quota annuale, il cui ammontare è stabilito dal Consiglio Direttivo all’inizio di ogni esercizio sociale.
La qualità di socio è automatica dal momento del versamento, salvo che il Consiglio Direttivo ritenga l’iscrizione in contrasto con gli scopi istituzionali.
L’iscrizione è aperta a tutti gli allevatori e amatori di specie animali, purché non per fini commerciali.
Sono passibili di espulsione coloro che esercitano il commercio di animali, intendendosi per “commerciante” chi acquista animali per rivenderli senza allevarli per almeno una stagione riproduttiva.
Fra soci è ammesso lo scambio o la cessione del surplus d’allevamento nel rispetto della legge e delle direttive dell’autorità competente, purché trattative private. L’associazione è sollevata da ogni responsabilità, anche per gli annunci pubblicati nel “Notiziario”.
Nessuna mediazione o contributo è dovuto all’associazione per gli scambi conclusi.
Art. 5
L’iscrizione all’A.I.F.A.O. non contrasta con la partecipazione ad altre associazioni.
Art. 6
Sono considerati “Soci Allevatori” solo le persone fisiche.
Sono “Simpatizzanti”, dietro contributo non necessariamente ripetibile, anche persone giuridiche, società, associazioni ed enti pubblici o privati che accettino il presente statuto.
Art. 7
I soci allevatori che non rinnovano la tessera entro la data del Congresso Nazionale Annuale restano sospesi fino al pagamento.
Chi non regolarizza entro il 1° febbraio dell’anno successivo perde automaticamente la qualità di socio.
Art. 8
La qualità di socio si perde:
a) per dimissioni (da inviare un mese prima della scadenza con lettera raccomandata);
b) per decesso;
c) per morosità;
d) per espulsione, in qualsiasi momento, per inosservanza delle norme sociali o per indegnità (es. detenzione di animali in condizioni igieniche inadeguate).
I soci espulsi o decaduti non hanno diritto ad alcun rimborso o quota del fondo comune.
L’espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver sentito l’interessato; la decisione è inappellabile.
PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI
Art. 9
Il patrimonio sociale è costituito dai beni e contributi di qualsiasi natura pervenuti all’associazione da soci o terzi.
L’immobile in cui ha sede il recapito non fa parte del patrimonio sociale.
Art. 10
Le entrate dell’associazione sono costituite da:
a) quote sociali ordinarie;
b) quote sostenitrici;
c) contributi straordinari dei soci;
d) elargizioni e ogni altra entrata utile all’attivo sociale.
Art. 11
L’esercizio sociale inizia e termina alla data del Congresso Nazionale Annuale, di norma l’ultima domenica di settembre.
Art. 12
Il bilancio preventivo e consuntivo è sottoposto all’approvazione dell’assemblea e dei Revisori dei Conti.
AMMINISTRAZIONE
Art. 13
Sono organi dell’associazione:
a) il Presidente;
b) il Consiglio Direttivo;
c) l’Assemblea dei Soci;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Presidente è il legale rappresentante dell’associazione.
Il Consiglio Direttivo è composto da dieci membri, compresi Presidente, Vicepresidente e Segretario.
Il Segretario coadiuva il Presidente nella funzione di Tesoriere, ha diritto di voto e ampia facoltà nella gestione amministrativa e del “Notiziario”.
Le decisioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno sei membri (anche a distanza) e vengono prese a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Compiti principali del Consiglio Direttivo:
redigere i criteri di ammissione dei soci;
valutare e deliberare le domande di ammissione;
decidere rimborsi spese;
redigere il regolamento interno;
deliberare provvedimenti disciplinari;
ratificare le decisioni urgenti del Presidente;
curare affari amministrativi;
approvare il programma e il rendiconto annuale;
gestire rapporti con istituti di credito.
È prevista la nomina di un Presidente onorario, senza diritto di voto.
Tutti i consiglieri restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente o del Segretario, anche online.
L’Assemblea dei Soci è convocata almeno una volta l’anno, di norma in concomitanza con il Congresso Nazionale. In casi eccezionali può svolgersi a distanza.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio o ai Revisori.
Il Consiglio può nominare delegati regionali e costituire gruppi di lavoro per progetti di tutela di specie a rischio.
Il Consiglio decade quando la metà più uno dei membri rinunciano contemporaneamente al mandato.
Art. 15
La gestione contabile è approvata dai Revisori dei Conti, ai quali viene trasmesso ogni fine esercizio il prospetto delle entrate e uscite.
Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri eletti dall’Assemblea, dura in carica come il Consiglio e ha funzione consultiva.
ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 16
L’Assemblea è convocata almeno una volta l’anno in via ordinaria per l’approvazione del bilancio di esercizio e sociale, e in via straordinaria per modifiche statutarie, scioglimento, fusione, scissione o trasformazione.
Nomina i componenti del Consiglio e dei Revisori, e delibera sulle modifiche statutarie e sull’eventuale scioglimento.
Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti, qualunque sia il quorum.
Ogni socio ha diritto di voto e può rappresentare fino a due soci con delega scritta (la delega è sospesa in caso di assemblea online).
Le decisioni sono riportate nel “Notiziario” e vincolano tutti i soci.
In caso di scioglimento, l’Assemblea delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, da devolvere a opere di beneficenza o ad associazioni amatoriali del settore ornitologico.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 17
In caso di contestazioni sull’interpretazione dello statuto, prevale l’interpretazione del Consiglio Direttivo; in ulteriore disaccordo decide il Collegio dei Revisori come arbitro irrituale.
Art. 18
È nominato un organo di controllo monocratico (Collegio dei Revisori), ai sensi dell’art. 2397, comma 2, del Codice Civile. Ai componenti si applica l’art. 2399.
Art. 19
Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme vigenti sugli enti del Terzo Settore (legge 6 giugno 2016 n. 106 e D.lgs. 117/2017), e, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.
Il Segretario
Luca Carraro
Il Presidente
Raffaello Neri
